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ECOBONUS 50% e SUPERECOBONUS 110% facciamo chiarezza!

Il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 19 maggio 2020. Due gli articoli che interessano il nostro comparto:

  • Art. 119 – Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
  • Art. 121 – Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile.

Quali strumenti possono utilizzare i nostri clienti se devono solo sostituire i serramenti esterni?

Da subito posso applicare l’ECOBONUS 50% che prevede per la sostituzione dei serramenti esterni la detraibilità del 50% delle spese sostenute in 10 anni.
Per applicarlo occorre verificare nelle diverse zone climatiche quali sono i limiti di trasmittanza termica dei serramenti previsti per l’accesso alla detrazione.
Questo provvedimento si applica a qualsiasi edificio riscaldato che sia gestito da persone fisiche o da società soggette ad IRES.

Per la sostituzione dei serramenti posso utilizzare il SUPERECOBONUS 110%?

Oggi ancora non è possibile perché mancano i decreti attuativi le specifiche dei Requisiti Minimi Ambientali CAM che i materiali utilizzati debbono rispettare e tutte le procedure dell’Agenzia delle Entrate.

L’articolo 119 infatti dice che “la detrazione […] si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo

Ma dal 1° luglio 2020 se debbo solo sostituire i serramenti avrò diritto al SUPERECOBONUS 110%?

Il Decreto Rilancio obbliga ad abbinare la sostituzione dei serramenti ad almeno uno dei seguenti interventi che sono agevolabili al 110%:

a) interventi di isolamento termico su almeno il 25% delle superfici opache verticali e orizzontali dell’edifico con una spesa massima per ogni unità immobiliare di € 60.000.
Inoltre i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi

b) interventi sulle parti comuni degli edifici (condomini) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, spesa massima per ciascuna unità immobiliare euro 30.000;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore. Spesa massima consentita euro 30.000

Il tetto di spesa per la sostituzione dei serramenti rimane quello previsto dalla precedente legislazione di euro 60.000 per l’ECOBONUS ed € 96.000 per la ristrutturazione, detraibili in 5 anni.

Ci sono limitazioni per accedere alla detrazione SUPERECOBONUS 110%?

  • Sì, sono previste alcune limitazioni. Per accedere al Superecobonus del 110%, gli interventi realizzati devono:
  • migliorare di almeno due classi energetiche l’edificio, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE);
  • essere asseverati da un tecnico abilitato che oltre ad una valutazione tecnica dovrà dichiarare la congruità delle spese sostenute e trasmetterne copia all’ENEA; le spese dell’asseverazione rientrano tra le spese detraibili;
  • utilizzare materiali e componenti conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’isolamento delle parti opache dell’edificio;
  • essere realizzati in condomini o unità immobiliari adibite ad abitazione principaleriguardare
  • immobili di proprietà di persone fisiche.

Posso Trasformare le detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile?

Il decreto rilancio prevede all’articolo 121 che rinunciando alla detrazione diretta il privato possa cederla:

  • ad un istituto di credito o altri intermediari finanziari;
  • al suo fornitore che ha realizzato l’intervento che potrà recuperare l’importo sotto forma di credito d’imposta o cederla agli istituti di credito ed altri istituti finanziari;

ma al momento non è applicabile perché manca il provvedimento del direttore Dell’Agenzia delle Entrate che sarà adottato entro 30 gg dalla data di entrata in vigore del decreto crescita (19 maggio 2020).

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